AMBITO CANONICO

In questo ambito, lo Studio legale Arizzi, nella persona dell’avv. rotale Gaetana Arizzi, si occupa principalmente di cause di nullità del matrimonio concordatario, ossia del matrimonio che si celebra in Chiesa e ha effetti sia civili che religiosi.

Comunemente, questo tipo di cause vengono chiamate di “annullamento del matrimonio alla Sacra Rota”, ma in realtà, per la Chiesa, il matrimonio, in quanto Sacramento, non può essere annullato, nemmeno dal Supremo Tribunale della Sacra Rota, oggi denominato semplicemente della Rota Romana.

Tuttavia, può accadere che vi siano dei vizi al momento dello scambio del consenso matrimoniale (il fatidico SI'), magari perché la volontà di sposarsi non si è formata liberamente, o sono state fatte delle riserve mentali sul matrimonio così come è voluto dalla Chiesa, o non si era nelle condizioni psicofisiche di compiere quel passo e affrontare il matrimonio con tutto ciò che la vita coniugale comporta, o ancora erano presenti degli impedimenti.

In questi casi, i Tribunali della Chiesa dichiarano il matrimonio nullo, cioè mai esistito per la Chiesa.

Quando si parla di Tribunali della Chiesa si fa riferimento principalmente a quelli diocesani o interdiocesani, perché sono questi ad avere competenza per questo genere di cause; la Rota romana interviene in caso di appello, quale Supremo Tribunale, come accade nel diritto civile per la Corte di Cassazione.

Ovviamente, non qualunque vizio o impedimento consente la dichiarazione di nullità del matrimonio, ma solo quelli espressamente e tassativamente previsti dal Codice di diritto canonico, e per la loro individuazione occorre un attento esame della storia personale di entrambi i coniugi, specie con riferimento alla fase precedente il matrimonio.

La dichiarazione di nullità di un matrimonio non comporta alcun pregiudizio per i figli nati da tale unione, non modifica infatti il loro status di figli legittimi (oggi “figli nati dentro il matrimonio”).

Tuttavia, la sentenza dei Tribunali ecclesiastici, nei casi in cui può essere delibata dalla Corte d’Appello competente, spiega effetti civili nello Stato italiano. Infatti, i coniugi separati non hanno più bisogno di promuovere la causa di divorzio e, se invece è pendente la causa di separazione o di divorzio, si ha la cessazione della materia del contendere, anche se limitatamente ai rapporti tra i coniugi, nel senso che il coniuge debole non ha diritto all’assegno di mantenimento, ma solo agli alimenti, ove ve ne siano i presupposti di legge.

Un matrimonio, per la Chiesa, può anche essere sciolto, e ciò avviene quando, pur essendo valido secondo il diritto canonico, non è stato consumato. In tal caso, fornendo prova della mancata consumazione, si può ottenere la Dispensa per matrimonio “rato e non consumato”.

Per quanto riguarda gli altri settori del diritto canonico, lo Studio presta anche consulenza in materia patrimoniale, cioè per l’acquisto, l’amministrazione e l’alienazione dei beni della Chiesa, e in materia amministrativa, cioè per l’avvio dei procedimenti di Uscita dall’Istituto religioso o di Dimissione da Religioso, e per l’impugnazione dei provvedimenti di Rimozione e/o Trasferimento dei Parroci.

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